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  • Proposta di legge sulla fornicazione
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  • IL TRADIMENTO CONIUGALE NELL'ISLAM di Marcello Mikail Soave 28/12/2012 Queste sono le mie particolarissime e personali opinioni sul testo coranico riguardo il tradimento coniugale. Riflettono un'interpretazione giuridica di punizione minima, nel ventaglio di pene indicate dal Corano per il reato di tradimento coniugale. Ripeto sono solo mie opinioni e non riflettono nessuna scuola (madhab) o la linea del sito che pubblica l'articolo, che può essere diversa. Questo è un esercizio dell'ijitihad (interpretazione) che a mio avviso dovrebbe essere ragionevolmente permessa a tutti i credenti. In termini arabi la “porta dell'interpretazione” (bab al ijitihad) dovrebbe essere riaperta, secondo me, poi Dio ne sa di più.
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  • IL TRADIMENTO CONIUGALE NELL'ISLAM di Marcello Mikail Soave 28/12/2012 Queste sono le mie particolarissime e personali opinioni sul testo coranico riguardo il tradimento coniugale. Riflettono un'interpretazione giuridica di punizione minima, nel ventaglio di pene indicate dal Corano per il reato di tradimento coniugale. Ripeto sono solo mie opinioni e non riflettono nessuna scuola (madhab) o la linea del sito che pubblica l'articolo, che può essere diversa. Questo è un esercizio dell'ijitihad (interpretazione) che a mio avviso dovrebbe essere ragionevolmente permessa a tutti i credenti. In termini arabi la “porta dell'interpretazione” (bab al ijitihad) dovrebbe essere riaperta, secondo me, poi Dio ne sa di più. Sura IV, le Donne, versetti 15 e 16 15 Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Dio apra loro una via d'uscita. 16 E se sono due dei vostri a commettere infamità, puniteli; se poi si pentono e si ravvedono, lasciateli in pace. Dio è perdonatore, Clemente. Sura XVII, il Viaggio Notturno, versetto 32 32 Non ti avvicinare alla fornicazione. E' davvero cosa turpe e un tristo sentiero. Sura XXIV, la Luce, versetti da 1 a 9 1 [Questa è] una sura che abbiamo rivelato e imposto e per mezzo della quale abbiamo fatto scendere segni inequivocabili perché possiate comprendere. 2 Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite [nell'applicazione] della Religione di Dio, se credete in Lui e nell'Ultimo Giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione. 3 Il fornicatore non sposerà altri che una fornicatrice o una associatrice. E la fornicatrice non sposerà altri che un fornicatore o un associatore, poiché ciò è interdetto ai credenti. 4 E coloro che accusano le donne oneste senza produrre quattro testimoni, siano fustigati con ottanta colpi di frusta e non sia mai più accettata la loro testimonianza. Essi sono i corruttori, 5 eccetto coloro che in seguito si saranno pentiti ed emendati. In verità Dio è perdonatore, Clemente. 6 Quanto a coloro che accusano le loro spose senza aver altri testimoni che sé stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione in [Nome] di Dio testimoniante la loro veridicità, 7 e con la quinta [attestazione invochi], la maledizione di Dio su se stesso se è tra i mentitori. 8 E sia risparmiata [la punizione alla moglie] se ella attesta quattro volte in Nome di Dio che egli è tra i mentitori, 9 e la quinta [attestazione invocando] l'ira di Dio su sé stessa se egli è tra i veritieri. Le tradizioni islamiche (basate sul fatto che il Corano è parola di Dio mentre la Sunna è detti e fatti di Muhammad-pbsl che è solo un uomo e Dio è più importante) dicono di fare come dice il Corano. In quello che non è regolato dal Corano come dice la Sunna. In quello che non è regolato nemmeno dalla Sunna, usare l’analogia (quays). Sura IV, le Donne, versetto 59 59 O voi che credete, obbedite a Dio e al Messaggero e a coloro di voi che hanno l'autorità. Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento ad Dio e al Messaggero, se credete in Dio e nell'Ultimo Giorno. E' la cosa migliore e l'interpretazione più sicura. Nel caso del tradimento coniugale e (caso molto diverso) del sesso prima del matrimonio tra ragazzi, il Corano dice di fustigare o comminare gli arresti domiciliari. Nell’interpretazione dura entrambi i casi (ragazzi e coniugi), nell’interpretazione morbida (la mia) solo i traditori sposati (per me è evidente che le pene valgono solo per gli adulti, cioè i maggiori di 18 anni). Il problema è che c’è un’ayat (passo) del Corano che dice che i comandi di Muhammad (pbsl) anche se non sono quelli di Dio devono essere seguiti dai credenti (musulmani) e vi sono cinque hadith che dicono che Muhammad non faceva fustigare i traditori sposati rei confessi, ma li faceva lapidare. Ammesso e non concesso che siano hadith autentici (infatti vi sono moltissimi hadith che sono notoriamente fasulli, chiamati “deboli”), sembra che sia storicamente accertato che Muhammad (pbsl) effettivamente fece lapidare (e non fustigare) degli adulteri rei confessi (e visto che era profeta è difficile che l’abbia fatto contro la volontà di Dio). Va detto e sottolineato a onor del vero che in tutti i casi in cui il Profeta fece lapidare adulteri erano solo ed escusivamente quelli in cui la confessione era spontanea (non da tortura e anzi con confessione disincentivata) e capaci di intendere e di volere. In ogni caso anche accettando l’interpretazione tradizionale (che in pratica antepone la Sunna al Corano e fa un'elaborazione Corano+Sunna e non un Corano e poi Sunna) è operativamente difficilissimo dimostrare un adulterio (in quanto tra le altre cose occorrono dei testimoni oculari dell’atto sessuale fedifrago) e in pratica Muhammad (pbsl) fece lapidare solo dei rei confessi e per di più gli chiese se per caso erano folli (a confessare un crimine da pena di morte) e loro insistettero dicendo di essere sani di mente e che avevano tradito il marito/moglie (non erano stati denunciati dal coniuge, erano arrivati da Muhammad e si erano auto-denunciati). Quindi in pratica Muhammad faceva lapidare solo chi si autoaccusava di adulterio ed insisteva per essere lapidato, gli altri no. Per chi interessasse il mio parere io sarei per l’interpretazione morbida, cioè considererei solo il Corano (che già regola completamente la questione e che si sovrappone completamente alla Sunna). In pratica farei fustigare (100 colpi, il più leggeri possibile e in pubblico, non comminati se il tradito/a perdona) o darei arresti domiciliari (dovrebbe decidere tra le due misure proprio e unicamente l’imputato, i domiciliari terminerebbero per legge che ne regoli la durata, per volere del tribunale o per perdono del tradito/a, al limite – e non è la mia interpretazione - a vita) solo i traditori sposati (che sarebbero quelli che hanno “fatto azioni infami” e hanno “fornicato”) e non farei nulla ai ragazzi sorpresi a far sesso prematrimoniale (che nel caso lei rimanga incinta possono fare il matrimonio riparatore). Inoltre non considererei casi di tradimento coniugale l’andare con prostitute/i (per le donne), insomma il sesso a pagamento con maggiorenni (come avviene a mio avviso giustamente in Libano, in Turchia, negli Emirati Arabi e in Iran, dove c’è il “matrimonio a tempo”), in quanto c'è un'altro versetto coranico che autorizza la prostituzione delle schiave in caso di ristrettezze economiche e, come si vede dal versetto, se c’è perdono per la prostituta e il protettore a logica dovrebbe esserci anche per il cliente. Sura XXIV, la Luce, versetto 33 33 E coloro che non hanno [i mezzi] di sposarsi cerchino la castità, finché Dio non li arricchisca con la Sua Grazia. Ai vostri schiavi che ve lo chiedano concedete l'affrancamento contrattuale, se sapete che in essi c'è del bene, e date loro parte dei beni che Dio ha dato a voi. Per brama dei beni di questa vita, non costringete a prostituirsi le vostre schiave che vogliono mantenersi caste. E se vi sono costrette, ebbene a causa di tale costrizione Dio concederà il Suo perdono e la Sua clemenza. E depenalizzerei moltissimo il tradimento se in assenza di figli nella coppia oppure se consumato con persone libere piuttosto che con sposate (sarebbero da usare fruste più leggere o tempi di reclusione minori). Insomma per me “infamità” e “fornicazione” sono termini da usare con sicurezza solo per tradimento coniugale di sposati con sposati di coppie con figli. E userei tutte le precauzioni tradizionali prima di accettare un’accusa di tradimento (sono una decina di condizioni, una sola delle quali non rispettata invalida l’accusa di tradimento). Per matrimoni successivi di chi sia stato condannato per adulterio (quindi abbia ricevuto fustigazione o un periodo di arresti domiciliari) si sposi solo a un partner che abbia ricevuto una condanna analoga o che non sia musulmano. Comunque le condizioni obbligatorie per prendere in considerazione un’accusa di tradimento coniugale o sesso prematrimoniale dovrebbero essere: * l’accusato deve essere conosciuto come Musulmano praticante * l’accusato deve essere stato in grado di intendere e di volere al momento dell’atto * l’accusato dev’essere adulto * l’accusato deve aver commesso l’atto di propria spontanea volontà * l’accusato dev’essere libero e non schiavo * l’accusato sposato deve poter godere di normali relazioni sessuali con il proprio sposo/a, avendo pertanto un mezzo legittimo di soddisfazione sessuale. * l’accusata non deve essere incinta o in fase di allattamento. * l’accusa deve essere sostenuta da quattro maschi adulti musulmani testimoni oculari dell’atto della penetrazione (è prevista la pena di 80 frustate nel caso la loro testimonianza non fosse valutata attendibile) oppure da confessione ripetuta 4 volte di fronte a 4 giudici diversi, precisa e dettagliata, e ritrattabile in qualsiasi momento prima della pena. * un marito può accusare la moglie di tradimento coniugale, giurando 4 volte su Dio di dire il vero, e per la quinta volta invocando su di sé la maledizione di Dio nel caso stia dicendo una bugia. Ma, cosa questa importantissima, l’accusa può essere invalidata e quindi si rende non applicabile la punizione nel caso la moglie traditrice (o i marito traditore) pronunci lo stesso giuramento a propria discolpa. Cioè, comunque vada, se il coniuge accusato di tradimento pronuncia la frase: “In Nome di Dio testimonio che non ho tradito mio marito/moglie” (per 4 volte) “e che Dio mi maledica e scagli la sua ira su di me se ho mentito” non verrà né fustigato né recluso in casa (né tantomeno lapidato o murato vivo). Poi il suo curriculum con Dio se avrà mentito lo spingerà verso l'inferno, ma la comunità avrà adempiuto comunque al suo dovere celebrando il processo, assistendo alla dichiarazione di discolpa e lasciandolo/a andare. E’ evidente che se il marito tradisce la moglie con una minorenne (meno di 18 anni) o peggio con un minorenne maschio (meno di 18 anni, sia che sia fuori che dentro la famiglia) questo è reato di pedofilia, che il profeta Isa giustamente condanna nel modo più duro (“Sarebbe meglio che gli si legasse una macina d'asino al collo e fosse gettato nel fondo del mare ...”). Ma questo esula dall’argomento dell’articolo che riguarda il tradimento coniugale, non il gravissimo reato di pedofilia. Basti dire che nell’Islam non è considerato reato il matrimonio precoce (per quanto sia discutibile la “volontarietà” della sposa) ma è condannata al massimo grado la pedofilia omosessuale tra maschi. In caso di pedofilia omosessuale maschile sarebbe da punire quindi solo il maggiorenne (ovviamente, in quanto carnefice della vittima minorenne). Ricordo che secondo Jayed Ahmad Ghamidi, giurista islamico pakistano, la lapidazione può essere prescritta per gli stupratori e quindi, per me, anche per i pedofili omosessuali maschili ed eterosessuali uomo-bambina al di fuori del matrimonio. Insomma il considerare il Corano o la Sunna nei casi di giudizio di tradimento coniugale è un caso particolare del più generico “Che fare quando Corano e Sunna si contraddicono?” In questi casi sarebbe a mio avviso da ignorare la Sunna e da applicare il Corano. Dio è il più clemente e il più compassionevole (come ripetuto all'inizio di tutte le sure del Corano) quindi mi sembra ovvio che, all'interno delle varie opzioni legali indicate dal Corano, sia da preferirsi sempre la più pietosa. In effetti in questo caso avrebbe anche senso la distinzione amante/prostituta, perché l’amante spesso diviene moglie (distruggendo la famiglia precedente) o diviene ragazza-madre, mentre di solito non succede con la prostituta. Secondo me sarebbe da far così ma mi potrei sbagliare, poi Dio ne sa di più.
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