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Deliberazione 18 marzo 2004 (testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04, dalla deliberazione 15 marzo 2005, n. 43/05, dalla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05, dalla deliberazione 1 marzo 2006, n. 47/06 e dalla deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 ) Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 marzo 2004 DELIBERA * Di approvare il seguente regolamento.

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  • AEEGpedia/Delibera 40-04
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  • Deliberazione 18 marzo 2004 (testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04, dalla deliberazione 15 marzo 2005, n. 43/05, dalla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05, dalla deliberazione 1 marzo 2006, n. 47/06 e dalla deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 ) Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 marzo 2004 DELIBERA * Di approvare il seguente regolamento.
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  • Deliberazione 18 marzo 2004 (testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04, dalla deliberazione 15 marzo 2005, n. 43/05, dalla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05, dalla deliberazione 1 marzo 2006, n. 47/06 e dalla deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 ) Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 marzo 2004 * Visti: * la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; * la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90); * la legge 14 novembre 1995, n. 481; * il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; * il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; * il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 febbraio 1992; * il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; * il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 6 aprile 2000; * la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell’Autorità 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02; * la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00); * la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00); * la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 5/01); * la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02); * il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione); * il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione; * Considerato che: * con la deliberazione n. 47/00 l’Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose; * con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l’Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti all’obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna; * con la deliberazione n. 237/00 l’Autorità ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali; * con la deliberazione n. 64/02 l’Autorità ha definito le modalità per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea; * con il proprio parere l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l’altro, l’opportunità che il distributore si limiti ad accertamenti documentali; * l’Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell’integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà; * i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l’altro segnalato le esigenze di: a) prevedere che l’avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l’adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali; b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilità, valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che già operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas; c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni; d) evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli Enti locali; * Ritenuto che sia opportuno: * prevedere l’obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualità, evitando in tal modo disparità di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati; * effettuare gli accertamenti su documenti già previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali; * individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali già richiesti, per analoghe attività, dalle discipline di settore; * riservare al Comune competente per territorio l’effettuazione di verifiche con sopralluogo: a) su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al Comune medesimo l’impossibilità di procedere all’accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale; b) su impianti di utenza già accertati per via documentale da parte del distributore; * * istituire per l’installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l’obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformità alle legge n. 46/90, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/90, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell’attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati; * provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l’attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione; * superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento; * prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l’avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresì di un anno l’applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000; * prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento; * Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto: * di escludere dal regolamento gli impianti in servizio; ciò non è possibile in quanto l’Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto più considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono 3 quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza; * * di definire come criterio di incompatibilità per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; ciò non è possibile perché porterebbe ad una scarsità di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attività di accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilità è stata accettata limitatamente all’impianto di utenza sottoposto ad accertamento DELIBERA * Di approvare il seguente regolamento.
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